Con d.l. 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, il c.d. ”decreto incentivi”, è stato introdotto uno strumento nuovo destinato a facilitare la creazione di accordi tra imprese in vista del raggiungimento di un obiettivo comune: il contratto di rete. Con questo strumento, due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali con un duplice scopo: da un lato accrescere la reciproca capacità innovativa e, dall’altro, aumentare la competitività sul mercato del nuovo soggetto così costituito. Il contratto di rete, infatti, obbliga le imprese che lo sottoscrivono ad impegnarsi reciprocamente in attuazione di un programma comune, a collaborare, ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Partecipanti alla rete possono essere tutte le imprese, sia individuali che collettive, senza limiti di dimensioni, senza vincoli di localizzazione territoriale e/o tipologia di business. Si tratta di un contratto a “struttura aperta” al quale , pertanto, possono aderire imprese diverse da quelle che hanno in origine dato vita alla rete, secondo modalità di adesione predeterminate e stabilite nel contratto medesimo.
Ne discende, inoltre, la possibilità di ricorrere al contratto di rete per creare collegamenti tra imprese, sia in linea orizzontale (ovvero tra operatori attivi nel medesimo segmento della filiera), sia in linea verticale (ovvero tra soggetti appartenenti a segmenti diversi). Il contratto di rete è differente dal raggruppamento temporaneo di imprese e dal consorzio. Per raggruppamento temporaneo di imprese si intende il sistema a cui le imprese ricorrono per partecipare a gare d’appalto quando non possiedono le categorie richieste nel bando, caratterizzato da un rapporto di mandato con rappresentanza, gratuito ed irrevocabile, conferito collettivamente all’impresa “capogruppo” (cfr. T.A.R. Reggio Calabria sez. I, 10 dicembre 2009, n. 1197). Il consorzio è invece il contratto con il quale due o più imprenditori “istituiscono un’organizzazione per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese” (art. 2602 c.c.). È evidente, dunque, che la differenza formale di tali forme di cooperazione imprenditoriale risieda nello specifico “scopo” dell’aggregazione fra le imprese partecipanti e nell’assenza, sia nel raggruppamento temporaneo di imprese sia nel consorzio, di un programma comune duraturo non limitato al compimento di un affare specifico o alla disciplina delle “fasi” della rispettiva impresa. È bene chiarire che dalla “rete” non nasce un soggetto giuridico autonomo e distinto rispetto ai partecipanti, né conseguentemente un nuovo soggetto passivo a livello 1 Annarita Zingaropoli “I vantaggi del contratto di rete”, www.altalex.com tributario, ma un regolamento di interessi, implicante una serie di diritti e doveri strumentali all’attuazione del programma economico di rete. Ma come funziona in pratica questo contratto? Innanzitutto occorre considerare i soggetti che ne possono far uso: le imprese. Poiché nessuna specificazione viene aggiunta a questa disposizione potenzialmente qualsiasi genere di impresa, di qualsiasi dimensione, potrebbe accedervi. La norma non pone neppure un limite superiore al numero di soggetti imprenditoriali che è possibile coinvolgere nel progetto: si limita a parlare di due o più imprese. Un vincolo soltanto è posto rispetto alla forma dell’atto: il contratto deve essere redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti. Quattro sono, poi, gli elementi relativi al contenuto che la norma definisce come essenziali ai fini della corretta conclusione del contratto. In primo luogo, le imprese che decidono di operare di comune accordo devono essere chiaramente identificate ed identificabili da chiunque e, per tale ragione, l’atto deve esplicitamente indicare la denominazione di tutti i soggetti che aderiscono alla “rete”. Il secondo elemento che deve essere necessariamente specificato è l’oggetto di tale accordo. Nel contratto andranno, dunque, analiticamente specificate quali siano le attività comuni poste a suo fondamento (ad esempio, attività di innovazione e sviluppo di nuovi meccanismi produttivi, oppure contenimento dei costi produttivi in funzione di maggiore concorrenzialità, ecc. ecc.). Altro elemento essenziale è l’esplicazione di quello che la norma definisce “il programma di rete”. Non basterà, infatti, stabilire quale sia l’obiettivo comune che si intende raggiungere ma si dovranno chiarire tutta una serie di elementi niente affatto secondari. Nel contratto andranno chiaramente enunciati tutti i diritti e gli obblighi che reciprocamente assume ogni impresa partecipante alla rete. Dovranno essere specificate le modalità pratiche di realizzazione degli scopi prefissati, nonché dove si troveranno le risorse necessarie a tale scopo. In particolare, su quest’ultimo punto, la norma prevede un doppio sistema di finanziamento. Nel contratto sarà possibile formalizzare la creazione di un fondo patrimoniale comune a ciò destinato; in questo caso andranno stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ogni impresa si obbliga a realizzare per la sua costituzione nonché le relative modalità di gestione. In alternativa, sarà possibile fare ricorso alla costituzione, da parte di ogni contraente, di uno specifico patrimonio destinato alla realizzazione degli scopi indicati nel contratto sulla base del modello disegnato dall’art. 2447 bis, 1° comma lett. a) c.c. e nel rispetto dei limiti imposti nel medesimo articolo. Altro elemento fondamentale previsto per la validità del contratto di rete è la fissazione di un suo termine di durata e delle relative ipotesi di recesso anticipato di una o più delle imprese contraenti. Infine, ultimo aspetto che il contratto dovrà necessariamente disciplinare è rappresentato dall’individuazione di un organo incaricato di eseguire il programma di rete con esplicita definizione dei suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione allo stesso da parte di ogni impresa coinvolta nella rete.2 È utile ricordare che il contratto di rete “può” ma non “deve” prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune al quale, se del caso, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 2614 e 2615 c.c. La previsione di un fondo patrimoniale comune da parte delle imprese aderenti a contratti di rete permette la fruizione di agevolazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate, infatti, con la circolare del 14 aprile 2011, n. 15 ha fornito chiarimenti circa i presupposti ai fini dell’accesso a tali benefici. Fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012, le imprese che aderiscono ad un contratto di rete, per poter accedere alle agevolazioni fiscali dovranno in particolare:
Accantonare ad idonea riserva una quota degli utili di esercizio, destinando gli stessi ad un fondo patrimoniale comune oppure al patrimonio destinato all’affare per il realizzo degli investimenti previsti dal programma comune di rete;
Aver, altresì, ottenuto la preventiva asseverazione del programma sopra menzionato da parte degli organismi abilitati (espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale che siano rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL.)
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in presenza dei presupposti ai fini dell’agevolazione, la fruizione è consentita prima della realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. I presupposti devono sussistere al momento della fruizione, ossia nel momento in cui c’è il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio a cui si riferiscono gli utili. Pertanto, la realizzazione degli investimenti potrà anche avvenire dopo la fruizione dell’agevolazione, purché entro l’esercizio successivo a quello nel quale sia stata deliberata la destinazione dell’utile. In parole povere le imprese che destinano parte degli utili realizzati al fondo patrimoniale comune potranno ottenete una riduzione del reddito di impresa sottoposto a tassazione di pari ammontare. All’agevolazione fiscale sono ammesse tutte quelle imprese, ivi comprese quelle in contabilità semplificata, anche nel caso in cui sia loro richiesto qualche adempimento aggiuntivo. La sospensione dell’imposta perdura fino a quando gli utili restano vincolati in una riserva indisponibile e a patto che gli investimenti connessi alla realizzazione del contratto di rete siano realizzati entro l’esercizio successivo.
La norma relativa ai contratti di rete stabilisce che alle reti di imprese si applichino le disposizioni contenute nella c.d. “Finanziaria 2006”. Con tale norma si richiama l’istituto dei c.d. “distretti produttivi” costituti quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale con l’obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale,anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali. Sulla base delle predette norme, dunque, le imprese collegate con il contratto di rete o aggregate nei distretti produttivi potranno intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto o della rete di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze, ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a quest’ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati nell’interesse delle imprese aderenti al distretto o alla rete si intendono senz’altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese. Qualora, poi, il distretto o la rete dichiari altresì di aver verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti, ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l’avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, ciò consentirà alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici di provvedere senza altro accertamento nei riguardi di tutte le imprese aderenti. A tal scopo, i distretti e le reti potranno anche accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Al fine, poi, di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali e di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti e alle reti potranno presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi,anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti o delle reti medesime, che forniranno consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che potranno, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti e le reti potranno, altresì, provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni,anche di tipo collettivo con gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, volte alla prestazione della garanzia per l’ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. I distretti e, di conseguenza, le reti, infine, avranno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese negozi di diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli artt. 1703 e segg. c.c.
Alla luce di quanto sopra, è possibile affermare che l’elemento caratterizzante del modello normativo proposto con la L. 33/09 (cd. “Decreto Incentivi”) è quello della costituzione, dal punto di vista formale e normativo, di “reti” di imprese operanti all’interno di ambiti determinati, i cd. distretti produttivi. A tal proposito un breve cenno merita la normativa relativa ai cd. distretti turistico alberghieri. Ai distretti turistico alberghieri si applicano le norme agevolative previste per i distretti produttivi e le reti d’imprese dall’art. 1, co. 368 lett. b, c , d, della L. 266/05 che qui si richiamano per titoli: Tassazione di distretto, Concordato fiscale triennale, Distretto come unico soggetto giuridico nei rapporti PA/Imprese aderenti, Istanza collettiva di contributi, Agevolazioni finanziarie, Cartolarizzazione crediti, Garanzie confidi ai distretti, Agenzia della diffusione delle tecnologie per l’innovazione. Estremamente interessante appare la previsione contenuta nel comma 4 dell’art. 3 del Decreto sviluppo che prevede la possibilità per le imprese turistico alberghiere che operano nei territori costieri di richiedere, previa intesa con le Regioni di appartenenza, l’istituzione di “Distretti turistico alberghieri”, al fine di collegare e rilanciare l’offerta turistica, di determinare l’accrescimento dello sviluppo delle aree e di e settori delle stesse, di migliorare l’efficienza dell’organizzazione e produzione di servizi, di accesso al credito, di semplificazione e accelerazione dei rapporti con la PA. Competente alla creazione dei distretti turistico alberghieri è l’Agenzia del Demanio, la quale provvede, dietro richiesta delle imprese interessate, a convocare un’apposita conferenza dei servizi alla presenza dei Comuni interessati.5 Dato atto di tutte le possibilità concesse dalla norma in commento alle aziende unita all’interno di una rete, è bene però soffermarsi brevemente anche sui limiti della norma che, per molti versi, appare un po’ troppo generica nella sua formulazione. Nel testo manca, ad esempio, qualsiasi riferimento alla disciplina dell’abuso di dipendenza economica, così come manca qualsiasi indicazione relativa allo scioglimento della rete. Anche per quanto riguarda le conseguenze del recesso anticipato, pur previsto dalla norma nulla si dice, lasciando di fatto alla libera determinazione delle parti ed alla disciplina generale dei contratti il compito di integrare tale – grave -lacuna. Mancano,inoltre, indicazioni precise concernenti il coordinamento con gli strumenti di politiche industriali che, con riferimento diretto o indiretto, includono le reti. Non si chiariscono, infine, i rapporti tra contratti di rete e consorzi, joint ventures ed altre figure oggi impiegate per la realizzazione di forme di collaborazione. Nella sostanza, dunque, si corre il rischio che una norma, forse un po’ troppo frettolosamente introdotta nel nostro ordinamento, perda molto della sua auspicata valenza.
In conclusione, non può che riconoscersi allo strumento negoziale della rete la capacità di incidere positivamente nel processo di crescita delle piccole-medie imprese, agevolandone lo sviluppo anche in assenza di significative risorse finanziarie. Il contratto di rete si pone, infatti, almeno potenzialmente- come valida alternativa alle varie forme di integrazione imprenditoriale sperimentate sino ad oggi, ma il suo successo applicativo dipenderà dallo slancio con il quale gli operatori accetteranno di limitare parte della propria autonomia gestionale a vantaggio di una maggiore cooperazione. 6 Non v’è chi non veda dietro lo sforzo del legislatore la volontà di far accedere le piccole imprese ai vantaggi propri delle organizzazioni di grandi dimensioni, generalmente multinazionali. A partire dalle cd. “Economie di scala” che potranno realizzarsi solo una organizzazione strutturale unitaria che consenta alle piccole imprese di definire una comune strategia di azione relativa sia alla produzione che alla commercializzazione dei propri prodotti. Le conseguenti politiche agevolative fiscali previste dalla legislazione vigente sia in caso di creazione di distretti produttivi che nel caso di stipulazione di contratti di rete, potranno essere utili ad abbassare,almeno in parte, il “gap” esistente tra le piccole imprese italiane e le imprese, per lo più multinazionale, operanti nel mercato globale. È, pertanto, auspicabile un nuovo intervento normativo integrativo di quanto già approvato o, perlomeno, la predisposizione di concrete linee guida per la costruzione di contratti “standard al fine di non lasciare inutilizzato uno strumento potenzialmente in grado di incidere sul settore imprenditoriale.
Avv. Lorenzo Cardone
